martedì 26 marzo 2013

Indennità riconosciuta ai co.co.pro.: i chiarimenti della circolare INPS

Nella circolare INPS n. 38 del 14 marzo 2013 sono contenuti i chiarimenti riguardo l'indennità riconosciuta ai co.co.pro. a decorrere dal 1° gennaio 2013. In particolare:

- la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- l'importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno recedente e quelle non coperte da contribuzione;
- la prestazione può essere liquidata in un'unica soluzione per importi pari o inferiori a 1.000 euro o in importi mensili pari o inferiori a 1.000 se l'importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.

Fonte: Commercialistatelematico.com

FACCIAMO IL PUNTO SU...

Indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione proviene da parte dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS.
L'indennità di disoccupazione spetta a tutti i lavoratori subordinati e non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto: L'indennità di disoccupazione, infatti, viene riconosciuta nel caso in cui si perde l'attività principale dalla quale si ricava il proprio reddito e si può ricevere la stessa anche se si pratica un'attività stagionale.

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