La Corte di Cassazione, in conformità ai propri precedenti, ribadisce che gli enti associativi di tipo sportivo possono godere del trattamento agevolato previsto dal DPR 917/1986, articolo 111 (ora articolo 148) e dal DPR 633/1972, articolo 4, come modificato, con evidenti finalità antielusive, dal Dlgs 460/1991, articolo 5, a condizione non solo dell'inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell'articolo 5 del Dlgs 460, ma anche dell'accertamento in concreto che la loro attività si volga, materialmente, nel pieno rispetto dell prescrizione contenute nelle clausole stesse. La Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento a voler considerare nella sostanza l'attività esercitata in concreto dall'associazione.
ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
di Giovambattista Palumbo
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