venerdì 22 marzo 2013

Agevolazioni prima casa in caso di rinuncia

Con la risoluzione 112/E del 27 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti interessati alle agevolazioni prima casa sono coloro i quali vendono l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" entro 5 anni. Questi contribuenti, se non intendono riacquistarne un altro da adibire ad abitazione principale, possono chiedere all'Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 12 mesi, la riliquidazione dell'imposta. In questo modo non si incorre in sanzione ed è necessario pagare solo la differenza rispetto a quanto versato al momento dell'acquisto dell'immobile con i relativi interessi.


FACCIAMO IL PUNTO SU...

Agelolazioni prima casa

Nel caso di acquisto della "prima casa" è prevista una serie di agevolazioni:

- l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta;
- le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Lo sconto fiscale vale anche per l'acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una solapertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- C/2, cantina o soffitta;
- C/6, box o posto auto;
- C/7, tettoia chiusa o aperta.

Fonte: Dossier.net


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