martedì 22 gennaio 2013

Società di comodo: quando è possibile la disapplicazione della disciplina

Tra questo mese e quello di gennaio, gli interessati alla disciplina delle società di comodo devono presentare le istanze di interpello per i redditi del 2012. Così, chi ritiene di essere a rischio deve provvedere al fine di ottenere una risposta in tempi utili (90 giorni) dall'Agenzia delle Entrate.

Cause di disapplicazione delle disciplina
I soggetti che si trovano in una delle 11 situazioni previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica (società di comodo in perdita per tre periodi di imposta) di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello. Al di fuori delle situazioni cui si è fatto riferimento, la disciplina sulle società di comodo opererebbe a decorrere del successivo quarto periodo d'imposta.


FACCIAMO IL PUNTO SU...

Società di comodo

Le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi. A tali società viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo.
L'individuazione delle società di comodo avviene attraverso un test di operatività che mette a confronto i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima dovrebbe generare in base ai valori iscritti all'attivo di bilancio. La determinazione del reddito minimo da attribuire alla società di comodo avviene matematicamente attraverso un calcolo che si effettua applicando delle percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali dell'anno in corso. Sono, inoltre previste forti limitazioni alla gestione dell'eventuale credito Iva ed al riporto dello stesso.
Per evitare ciò occorre richiedere tramite interpello preventivo la disapplicazione della disciplina.

lunedì 21 gennaio 2013

Stretta meno stretta sulle partite Iva

Le misure introdotte dalla riforma del lavoro (Legge n. 92/2012) volte ad arginare l'uso improprio delle partite Iva sono state depotenziate causa modifiche apportate ai parametri atti a scovare rapporti di subordinazione e introdotti dal decreto sviluppo (D. l. 83/2012). La circolare 32/2012 ha, tuttavia, rinviato a dopo i due anni dall'entrata in vigore della disposizione i primi controlli e quindi dal 18 luglio 2014.

Per quanto riguarda i parametri che la riforma del lavoro ha individuato al fine di presumere che il rapporto di collaborazione a partita Iva scivoli in un contratto a progetto o in un contratto a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione sono:
- la collaborazione supera gli otto mesi annui per due anni consecutivi;
- il corrispettivo costituisce più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di  due anni solari consecutivi;
- il lavoratore dispone di una postazione fissa di lavoro in una delle sedi del committente.

Si fa qui riferimento a una presunzione "semplice" con inversione dell'onere della prova che, dunque, spetta al committente. In particolare, se il committente non è in grado di dimostrare l'esistenza di un contratto a progetto, si presume la natura subordinata del rapporto, a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione.

Fonte: Il Sole 24 ORE

sabato 19 gennaio 2013

Contribuenti minimi: requisiti e agevolazioni contabili

Come anticipato nel post precedente, questo è dedicato ai contribuenti cosiddetti "minimi". Iniziamo con l'andare ad analizzare i requisiti necessari per rientrare in tale categoria.

Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato i quali esercitano attività d'impresa o arti e professioni e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.

I contribuenti che hanno già un'attività in essere, possono avvalersi del regime in esame se sono rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
- nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore del regime non devono aver effettuato cessioni all'esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette ad Iva in virtù di  trattati e accordi internazionali. Sempre nell'anno solare precedente non devono poi aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
- nei tre anni precedenti a quello di entrata in regime non devono aver acquistato beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

I contribuenti che iniziano l'attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.

Per quanto attiene alle semplificazioni contabili, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi; nonché dai vari obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, ecc.).

Gli unici adempimenti che resta obbligatorio assolvere sono:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse si dovrà annotare la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'articoli 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008";
- integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l'inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.

I contribuenti non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.
La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.


giovedì 17 gennaio 2013

Novità sulla deducibilità dei costi auto

La legge di stabilità ha apportato novità in materia di deducibilità dei costi auto. Da quest'anno, infatti la deducibilità delle auto aziendali passa dal 40% al 20% mentre è fissata al 70% la deducibilità delle vetture affidate in via permanente al personale dipendente.


Dette novità non si applicano invece ai contribuenti minimi, i quali continuano a dedurre il 50% dei costi riferiti alle auto ad uso promiscuo.


Al prossimo post, un approfondimento sui contribuenti "minimi".

mercoledì 16 gennaio 2013

La deducibilità dei costi di lavoro dipendente

La deducibilità dei costi del personale dipendente segue il principio di cassa o di competenza a seconda del tipo di contribuente. Si precisa che per i dipendenti di una società le retribuzioni sono sempre deducibili per competenza. Per quanto, invece, riguarda il personale dei professionisti si applica il principio di cassa. Da ciò deriva che i compensi relativi al 2012 e corrisposti dopo il 1° gennaio 2013 dovranno essere dedotti nel periodo d'imposta 2013.


FACCIAMO IL PUNTO SU...

Principio di competenza
Le imprese determinano il reddito contabile e il reddito imponibile applicando il principio di competenza e sarà uguale a:

ricavi di competenza dell'esercizio - costi di competenza dell'esercizio

Un costo è di competenza dell'esercizio se è stato sostenuto nell'esercizio o ha dato nell'esercizio la sua utilità o ancora se trova copertura in un relativo ricavo. Allo stesso tempo un ricavo è di competenza dell'esercizio se è maturato nell'esercizio o in esso trova il suo correlativo costo.

Si possono avere casi in cui competenza economica e manifestazione finanziaria coincidono e casi in cui un fenomeno risulti anticipato o posticipato rispetto all'altro. Nel determinare il reddito di un'impresa, tuttavia, occorre far riferimento esclusivamente alla competenza economica e non della sua manifestazione finanziaria.

Principio di cassa
I lavoratori autonomi determinano il proprio reddito imponibile esclusivamente in base al principio di cassa, quindi, facendo riferimento alle somme effettivamente pagate e alle somme incassate. Detto reddito sarà uguale a:

compensi incassati nell'anno - costi pagati nell'anno




lunedì 14 gennaio 2013

Fattura semplificata: quando si può emettere e in cosa si differenzia da quella ordinaria

Dedichiamo il primo post del blog alla fattura semplificata introdotta dalla Legge di Stabilità, in virtù dell'adeguamento alla normativa europea.
Da quest'annosi è impossibile emettere una fattura semplificata, definizione che evoca limitazioni di elementi presenti nel documento o facilitazioni di altro genere rispetto a quanto genericamente previsto.

La fattura semplificata può essere emessa solo:
  • per operazioni di importo superiore ad euro 100;
  • nel caso di emissioni di fattura rettificativa.

La fattura semplificata non può essere emessa per:
  • cessioni intracomunitarie
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato comunitario, in cui è dovuta l’imposta.

Differenze tra la fattura semplificata e quella ordinaria

Possibilità di omettere i dati (nome, cognome, denominazione, indirizzo, ecc.) del cliente in caso di:

- soggetto stabilito nel territorio dello Stato (può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva)

- soggetto stabilito in un altro Stato membro dell’UE (può essere indicato il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento.

Possibilità di indicare in modo più generico, inserendo la sola descrizione, l’oggetto dell’operazione. La fattura ordinaria, invece, richiede l’indicazione di natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati.

Infine è consentito emettere fatture ordinarie e/o semplificate anche tramite gli apparecchi misuratori fiscali.