giovedì 28 marzo 2013

Il documento di trasporto come prova

Il documento di trasporto costituisce prova che il bene è stato venduto all'estero ai fini della non imponibilità IVA. "La legge italiana non contiene alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario" (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, 19 del 25 marzo 2013). Ne consegue che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".

Tratto da Ilsole24ore.com

FACCIAMO IL PUNTO SU...

Il documento di trasporto

Il documento di trasporto è stato introdotto dal D.p.r. 472/1996 sostituendo quello della bolla di accompagnamento per certificare il trasferimento della merce da un soggetto economico detto cedente ad un acquirente. Per particolari tipologie di prodotti rimangono, tuttavia, valide le disposizioni relative alla bolla di accompagnamento.
Il documento di trasporto è obbligatorio per consentire agli operatori economici di potersi avvalere della fatturazione differita disciplinata dal comma 4 dell'articolo 21 del DPR 633/1972.
Il documento di trasporto è redatto in forma libera in almeno due copie, numerato progressivamente, deve contenere l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

Tratto da Fiscopiu.it

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