lunedì 14 gennaio 2013

Fattura semplificata: quando si può emettere e in cosa si differenzia da quella ordinaria

Dedichiamo il primo post del blog alla fattura semplificata introdotta dalla Legge di Stabilità, in virtù dell'adeguamento alla normativa europea.
Da quest'annosi è impossibile emettere una fattura semplificata, definizione che evoca limitazioni di elementi presenti nel documento o facilitazioni di altro genere rispetto a quanto genericamente previsto.

La fattura semplificata può essere emessa solo:
  • per operazioni di importo superiore ad euro 100;
  • nel caso di emissioni di fattura rettificativa.

La fattura semplificata non può essere emessa per:
  • cessioni intracomunitarie
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato comunitario, in cui è dovuta l’imposta.

Differenze tra la fattura semplificata e quella ordinaria

Possibilità di omettere i dati (nome, cognome, denominazione, indirizzo, ecc.) del cliente in caso di:

- soggetto stabilito nel territorio dello Stato (può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva)

- soggetto stabilito in un altro Stato membro dell’UE (può essere indicato il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento.

Possibilità di indicare in modo più generico, inserendo la sola descrizione, l’oggetto dell’operazione. La fattura ordinaria, invece, richiede l’indicazione di natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati.

Infine è consentito emettere fatture ordinarie e/o semplificate anche tramite gli apparecchi misuratori fiscali.

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