sabato 19 gennaio 2013

Contribuenti minimi: requisiti e agevolazioni contabili

Come anticipato nel post precedente, questo è dedicato ai contribuenti cosiddetti "minimi". Iniziamo con l'andare ad analizzare i requisiti necessari per rientrare in tale categoria.

Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato i quali esercitano attività d'impresa o arti e professioni e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.

I contribuenti che hanno già un'attività in essere, possono avvalersi del regime in esame se sono rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
- nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore del regime non devono aver effettuato cessioni all'esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette ad Iva in virtù di  trattati e accordi internazionali. Sempre nell'anno solare precedente non devono poi aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
- nei tre anni precedenti a quello di entrata in regime non devono aver acquistato beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

I contribuenti che iniziano l'attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.

Per quanto attiene alle semplificazioni contabili, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi; nonché dai vari obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, ecc.).

Gli unici adempimenti che resta obbligatorio assolvere sono:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse si dovrà annotare la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'articoli 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008";
- integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l'inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.

I contribuenti non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.
La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.


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