domenica 5 gennaio 2014

Fassina: il viceministro dell'economia si dimette

L’ipotesi del rimpasto di Stefano Fassina, viceministro dell'Economia, è stata rispedita al mittente dalla segreteria democratica a Firenze. Inoltre Matteo Renzi, a una domanda durante la conferenza stampa su cosa ne pensasse della richiesta avanzata dal sottosegretario, si è limitato a rispondere: “Fassina chi?”. Poco dopo le parole di Renzi è arrivata la comunicazione delle dimissioni del viceministro. “Non c’è nulla di personale. È questione politica. È un dovere lasciare per chi, come me, ha sostenuto un’altra posizione”: queste le parole di Stefano Fassina.



Da qualche giorno manifestava segni di insofferenza. Proprio ieri, in un'intervista a Repubblica, aveva attaccato: "Dal partito solo bordate, mai aiuti". Così ieri sera ha detto basta. Il viceministro dell'Economia Stefano Fassina, sostenitore di Gianni Cuperlo alle primarie del Pd, ha presentato al premier Enrico Letta le proprie "dimissioni irrevocabili".

Fonte: Repubblica.it

APPROFONDIAMO SU...

Stefano Fassina - Viceministro dell'Economia

Dal 1990 al '92 è segretario nazionale degli studenti universitari di Sinistra giovanile.
Laureato in discipline economiche e sociali alla Università Luigi Bocconi, con l'avvento di Prodi e de L'Ulivo al governo nel 1996 è consigliere economico delministero delle Finanze, passando nel 1999 al dipartimento Affari economici della presidenza del Consiglio.
Già consulente della Banca di Sviluppo Inter-Americana, dal 2000 al 2005 è economista al Fondo Monetario Internazionale[1].
È editorialista de l'Unità e ha all'attivo numerose pubblicazioni di scienza economica anche in collaborazione con altri studiosi, fra i quali il più volte ministroVincenzo Visco.[2]
Il 24 novembre 2009 è scelto come Responsabile nazionale Economia e Lavoro del Partito Democratico nella Segreteria nazionale del Neo Segretario Pierluigi Bersani. Fa parte della corrente dei cosiddetti "Giovani turchi" vicina all'ex leader democratico Bersani.

Fonte: Wikipedia.org

sabato 4 gennaio 2014

Pagamento tributi senza sanzioni né interessi per i comuni alluvionati in Sardegna

Sulla GU n.304 del 31 dicembre 2013 è stato pubblicato il Dl n. 151 (legge 30 dicembre 2013) recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali". Riguardo la Sardegna è specificato che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, non prevedono l' applicazione di sanzioni e interessi.


giovedì 2 gennaio 2014

Tasso d'interesse ridotto per ravvedimento operoso

Da ieri 1 gennaio il ravvedimento operoso costa meno. Il nuovo tasso di interesse dovuto sulle somme dovute è del'1%.

PER SAPERNE DI PIÙ...

La riduzione del tasso di interesse comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
  • al 2,5%, fino al 31.12.2013;
  • all’1%, dall’1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.

venerdì 13 dicembre 2013

Cosa è il pro-rata

Meccanismo che sulla base di un principio di correlazione (cessioni esenti - Iva su acquisti indetraibile, cessioni imponibili - Iva su acquisti detraibile), determina la percentuale di Iva detraibile sugli acquisti basandosi sulla proporzione tra operazioni attive imponibili ed esenti.



APPROFONDIAMO...

Il pro-rata è disciplinato dal D.P.R.633/1975 all’art.19-bis.
Le norme in materia di IVA prevedono come regola generale la totale detraibilità dell’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi dall’IVA relativa alle vendite.

Questa regola prevede due eccezioni:
·        una oggettiva in base alla quale l’IVA pagata sull’acquisto di taluni beni e servizi non è detraibile, in tutto o in parte;
·        l’altra soggettiva in base alla quale quei soggetti che vendono beni o prestano servizi esenti da IVA (che dunque non applicano l’IVA sulle vendite) non possono detrarre l’IVA relativa agli acquisti.

I soggetti che svolgono operazioni esenti si possono trovare in due diverse situazioni:
·        compiono soltanto operazioni esenti;
·        compiono sia operazioni esenti che operazioni soggette ad imposta.

Nel primo caso il soggetto non può mai detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.
Nel secondo caso il soggetto può detrarre solo una parte dell’IVA pagata sugli acquisti. Ecco, allora, che entra in gioco il meccanismo del pro-rata che non è altro che il calcolo dell’IVA detraibile cioè del rapporto tra le operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

lunedì 9 dicembre 2013

Il nuovo ISEE

Il nuovo modello ISEE adotta una visione ampia del reddito, comprendendo tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta, i redditi esenti, come gli assegni al nucleo familiare, l'assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.. Vengono esclusi, di contro, gli assegni di mantenimento, le deduzioni forfettarie per redditi da lavoro dipendente o pensioni, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, il costo dell’abitazione, le spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti.  Viene, inoltre, introdotto uno sconto generale per dipendenti e pensionati: l'abbattimento è del 20%, fino a una detrazione massima di 3.000 euro per i dipendenti e di mille per i pensionati.




FACCIAMO IL PUNTO SU...

Il Modello ISEE

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’ attestato contenente l’indicatore I.S.E.E. consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.
L' I.S.E.E. è il rapporto tra l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.


ISE
L’I.S.E.(Indicatore della Situazione Economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

Fonte: Inps

mercoledì 4 dicembre 2013

Il metodo della ventilazione dell'Iva

In base al metodo della “ventilazione dei corrispettivi”, determinati contribuenti (che vendono beni soggetti a diverse % Iva) possono registrare i corrispettivi globalmente in un unico importo giornaliero (Iva inclusa) senza la necessità di dover distinguere per aliquota di imposta, con successiva ripartizione in proporzione agli acquisti effettuati nell'anno.
Tale metodo è facoltativo rispetto alla normale liquidazione dell’Iva sui corrispettivi (che prevede la registrazione degli stessi distintamente per aliquota Iva).

Soggetti che possono avvalersi della ventilazione dei corrispettivi.

Si tratta dei commercianti al minuto di:
- prodotti alimentari o dietetici;
- articoli tessili o di vestiario o calzature;
- prodotti per l’igiene personale o farmaceutici.

venerdì 19 aprile 2013

Reverse charge e violazione della disciplina

Il cessionario o il committente potrebbero rispondere in solido in caso di violazione della disciplina del reverse charge interno: il soggetto passivo è infatti tenuto a rispondere di eventuali "errori" commessi dalla controparte. La solidarietà si estende nel caso in cui il cedente o prestatore abbia erroneamente applicato l'imposta, omettendone poi il versamento. Per evitare tale rischio, il destinatario della fattura dovrebbe astenersi dalla detrazione dell'IVA irregolarmente applicata, emettendo, nel frattempo, un documento integrativo da presentare all'ufficio delle Entrate territorialmente competente e da annotare successivamente secondo e regole dell'inversione contabile

Tratto da Il Sole 24 Ore